Art. 8.

      1. Le singole partite debitorie per contributi e premi di importo non superiore a 50 euro per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 2003, sono estinte unitamente agli accessori di legge e alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.